(massima n. 1)
Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento esecutivo giā iniziato, le forme previste dagli artt. 615 secondo comma e 617 secondo comma c.p.c. non sono richieste a pena di nullitā e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti di opposizione predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non č necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 c.p.c.