(massima n. 1)
Qualora l'opposizione all'esecuzione sia proposta nel corso dell'udienza del procedimento esecutivo, non č necessaria la notifica del decreto di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., atteso che il contraddittorio č ritualmente instaurato con la conoscenza dell'udienza di comparizione da parte del difensore del creditore procedente presente o, in sua assenza, dalla comunicazione da parte della cancelleria.