(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione in corso si propone (art. 615, secondo comma) con ricorso al giudice dell'esecuzione (qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo) e va, in tal caso, notificata al creditore procedente insieme con il decreto del giudice dell'esecuzione che fissi l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé (e ciò nel termine perentorio che il giudice dell'esecuzione abbia stabilito), notificazione che ben può avere, come destinatario, il difensore del creditore procedente cui questi abbia conferito procura, atteso che, in difetto di limitazioni, tale atto abilita il difensore stesso a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione. Ne consegue che, qualora il creditore procedente abbia azionato il processo esecutivo (mercé notificazione del precetto) dichiarandosi difensore di sé stesso — e stante, per l'effetto, la coincidenza tra parte e difensore — non si pone alcuna questione se il ricorso debba essere notificato alla parte personalmente, ovvero possa esserlo al suo procuratore, trattandosi, in tal caso, di notificare, puramente e semplicemente (come accaduto nella specie), il ricorso alla parte.