(massima n. 1)
Con riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all'opposizione all'esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l'unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato in base all'enunciato principio la statuizione del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittimato all'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'occupante di un immobile, cui era stato intimato il rilascio sulla base di un provvedimento di sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso e che assumeva di avere stipulato con il locatore-esecutante un autonomo contratto di locazione).