(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata legittimati passivi e litisconsorti necessari nelle cause di opposizione all'esecuzione sono soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento ed i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo che abbiano compiuto singoli atti del procedimento, diversamente dalle cause di opposizione agli atti esecutivi in cui sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari non solo il creditore procedente, ma anche i creditori intervenuti e tutti gli altri interessati.