(massima n. 1)
Il proprietario acquirente di un bene sottoposto da un istituto di credito fondiario ad esecuzione forzata, fondata sul contratto di mutuo e svolta nei confronti del mutuatario, ha diritto di far valere l'estinzione del credito mediante opposizione all'esecuzione, anche quando non ha notificato all'istituto di credito la comunicazione del suo acquisto.