(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l'esecuzione forzata, č esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all'esecuzione, vale a dire il terzo proprietario del bene espropriando; con la conseguenza che non č legittimato attivamente all'indicata opposizione il promissario acquirente del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario.