(massima n. 1)
Il terzo indicato nell'art. 543 del codice di rito non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (ovvero del terzo assoggettato all'esecuzione), con la conseguenza che andrà a lui riconosciuto il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche quello di proporre opposizione all'esecuzione.