(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione).