(massima n. 1)
L'impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all'esecuzione, č valida quando quest'ultimo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l'estromissione prevista dall'art. 111 terzo comma cod.proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualitą di litisconsorte necessario del cedente.