(massima n. 1)
La solidarietà passiva dei confideiussori non determina, nell'opposizione a precetto intimato contro uno di essi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio d'appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale.