(massima n. 1)
La contestazione del debitore il quale sostenga che con l'atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte, si configura come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il cui esame nel merito non può essere dichiarato assorbito dal rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi fatta valere contestualmente dallo stesso debitore.