(massima n. 1)
Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, applicando l'art. 616 c.p.c., nella formulazione risultante dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, aveva sancito d'ufficio, l'inammissibilità del gravame avverso la decisione di primo grado resa in una controversia ex art. 615 c.p.c.).