(massima n. 1)
Quando il soggetto, nei cui confronti č stato eseguito il pignoramento, deduca di non essere il soggetto destinatario dell'azione esecutiva, si č in presenza di una opposizione alla esecuzione ed il giudice č investito del potere di interpretazione del titolo in forza del quale si procede, anche se si tratti di titolo giudiziale, con la conseguenza in caso di accoglimento della opposizione che la decisione non puō limitarsi all'affermazione della invaliditā degli atti attraverso i quali si č avviato o si svolge il processo esecutivo, dovendo contenere la dichiarazione che il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel determinato titolo non esiste in danno del soggetto nei cui confronti l'esecuzione č stata preannunciata o esercitata.