(massima n. 1)
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione č tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che entrambe determinano l'illegittimitā dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione che, a fronte di una esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo e della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con pronuncia di cessazione della materia del contendere, aveva dato atto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale si era intrapresa l'esecuzione).