(massima n. 1)
L'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimitą, anche quando non derivi da una pronuncia passata in giudicato ma consista nella statuizione sulle spese di lite contenuta in un provvedimento cautelare (nella specie di rigetto), trattandosi comunque di un titolo di formazione giudiziale contenuto in un provvedimento emesso in un procedimento contenzioso.