(massima n. 1)
Il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione č un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, č consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo.