(massima n. 1)
Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Qualora, a seguito della parziale riduzione della condanna emessa in primo grado, come effetto del giudicato emerga quale fatto impeditivo il diritto alla restituzione di una parte di quanto pagato in esecuzione della prima pronunzia, la rilevanza di esso in sede di opposizione all'esecuzione non è esclusa, ancorché tale fatto non sia stato fatto valere mediante una domanda tesa alla ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto. (Nella specie l'opponente era stato condannato da un lodo arbitrale al pagamento di una somma e aveva effettuato il pagamento di oltre settecento milioni di lire al fine di ottenere la sospensione della esecutività del lodo; in sede di appello, a seguito della declaratoria di nullità parziale del lodo, la somma dovuta era stata ridotta a poco più di cinquecento milioni di lire; la S.C., nel confermare la sentenza del giudice di merito che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dal debitore, ha precisato che la ripetibilità della somma versata in eccedenza poteva essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione del titolo sostitutivo del lodo).