(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo efficacia di giudicato, stante la mancanza di contenuto decisorio, č tuttavia caratterizzato da una definitivitā insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilitā, sussistendo un sistema di garanzie di legalitā per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 c.p.c. Ne consegue che i motivi di nullitā della procedura esecutiva debbono essere fatti valere con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel procedimento di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilitā di un'autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio.