(massima n. 1)
La continenza postula che tra le cause fra identici soggetti, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, esista non soltanto una differenza quantitativa di petitum ma anche identitą di causa petendi. Tale identitą non sussiste tra la causa di merito instaurata a seguito del provvedimento di urgenza, che trova il suo fondamento nel diritto fatto valere nella richiesta della tutela immediata, e quella di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a conclusione dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare imposti con il provvedimento di urgenza, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., che concerne la legittimitą delle spese effettuate in sede esecutiva ed il diritto a ripeterle della controparte.