(massima n. 1)
È inammissibile il reclamo al Tribunale della parte istante per il rimborso delle spese anticipate in una procedura esecutiva di obbligo di fare avverso il decreto del Pretore di liquidazione delle medesime perché la tutela dell'interessato è attuabile soltanto attraverso l'opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, a cui spetta, funzionalmente e inderogabilmente, la competenza a deciderla, in applicazione del principio generale di cui all'art. 645 c.p.c. Tale inammissibilità può esser rilevata anche di ufficio dalla Cassazione, adita in sede di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale, quando il procedimento — che, pertanto, è nullo — si sia ugualmente svolto dinanzi al medesimo.