(massima n. 1)
La parte che per ottenere l'esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.