(massima n. 1)
Per stabilire quale sia il mezzo d'impugnazione appropriato avverso un provvedimento giurisdizionale occorre avere riguardo alla sua sostanza, e non alla sua forma. Ne consegue che il provvedimento, impropriamente definito "ordinanza", col quale il giudice dell'esecuzione liquidi le spese del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, č soggetto ad opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e non a ricorso per cassazione, in quanto le suddette spese debbono essere liquidate, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., con la forma del decreto ingiuntivo.