(massima n. 1)
Nell'ambito dell'esecuzione forzata per rilascio di immobili, i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell'art. 609 c.p.c. non sono propriamente funzionali al rilascio, ma solo ad assicurare la custodia di beni che non costituiscono oggetto dell'esecuzione forzata, e sono, dunque, rivolti a superare contingenti e temporanee difficoltą attinenti all'esecuzione del rilascio stesso senza poterlo impedire, con la conseguenza che essi non risolvono, di norma, questioni relative all'"an" o al "quomodo" di detta esecuzione, che risultano, invece, rispettivamente deducibili con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione si era limitato a revocare un precedente ordine dato all'ufficiale giudiziario di asportare determinati beni dall'immobile oggetto del rilascio forzato, escludendo, pertanto, che potesse attribuirsi a tale provvedimento la natura giuridica di sentenza resa su opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).