(massima n. 1)
Nel procedimento esecutivo contro il terzo proprietario (nella specie, datore di ipoteca) si applicano a questo tutte le disposizioni relative al debitore — tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1 — ed il terzo, ai sensi del comma 2 dell'art. 604 c.p.c., deve essere pertanto sentito tutte le volte in cui deve essere sentito il debitore e, come il debitore, deve essere, perciò, convocato anche nell'udienza fissata dal giudice della esecuzione per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile (art. 569 c.p.c.); ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, l'omessa audizione del terzo datore (o del debitore) non è, di per sé, causa di nullità del procedimento ed, essendo solo strumentale per il migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, può essere, perciò, dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita (art. 617 c.p.c.) nei casi in cui su di essa abbia influito, viziandolo.