(massima n. 1)
L'art. 604, secondo comma, c.p.c., che stabilisce l'intervento obbligatorio del terzo ogni volta che dev'essere sentito il debitore esecutato, è norma dettata in tema di espropriazione contro il terzo proprietario dal capo VI, titolo II del terzo libro del codice di rito, che non riguarda, perciò, l'espropriazione presso il terzo, il quale non è assoggettato all'esecuzione, ma si presenta come semplice autore e destinatario di attività che si svolgono nel processo esecutivo.