(massima n. 1)
L'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice, prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'art. 170 del citato d.p.r. n. 115 del 2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall'art. 645 c.p.c..