(massima n. 1)
In materia di vendita con incanto delegata dal giudice dell'esecuzione al notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., l'omessa notifica dell'avviso di vendita può essere fatta valere soltanto con l'opposizione contro l'ordinanza di delega al predetto professionista, spettando al giudice e non al delegato inserire nel provvedimento le indicazioni relative alla data dell'incanto; ne consegue che il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso gli atti del notaio dev'essere dichiarato inammissibile.