(massima n. 1)
Nell'espropriazione immobiliare, qualora dopo il primo incanto andato deserto il prezzo della vendita dei beni pignorati sia determinato nella misura di un quinto di quello originariamente fissato, anziché in quella inferiore di un quinto dello stesso prezzo originario, come stabilito dal secondo comma dell'art. 591 c.p.c., l'aggiudicazione del bene a tale prezzo inferiore, in ragione del mancato rispetto delle regole del procedimento di determinazione del prezzo del secondo incanto, comporta che il difensore del debitore esecutato che non abbia impugnato il provvedimento emesso in violazione del citato disposto del codice di rito, č tenuto a risarcire i danni subiti dallo stesso debitore esecutato, a seguito dell'avvenuta immediata aggiudicazione del bene ad un prezzo non correttamente determinato.