(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, l'art. 591 c.p.c. rimette al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione l'alternativa tra l'incanto successivo (in ribasso), finalizzato alla ricerca di una liquidazione il pił rapida possibile, e l'amministrazione giudiziaria dell'immobile, che normalmente ha lo scopo di "congelare" la procedura in attesa di tempi in cui il mercato sia pił favorevole. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dall'art. 591 c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 33 del D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. r), n. 1 della L. n. 263 del 2005).