(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta di aumento di sesto ex art. 584 c.p.c. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall'art. 580 c.p.c., poiché dal sistema normativo — il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni ai fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva — si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell'offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l'indizione della gara sull'offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l'audizione delle parti e la deliberazione sull'offerta ai sensi dell'art. 572 c.p.c.