(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato è carente di interesse — la cui sussistenza è accertabile d'ufficio nel giudizio di cassazione — a proporre opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti con i quali il giudice della esecuzione, dopo l'aggiudicazione del bene a seguito di vendita all'incanto, provveda, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., per effetto di nuova offerta che superi di un sesto il prezzo di aggiudicazione, alla riapertura della gara ed alla nuova aggiudicazione, perché la maggior somma ricavata dalla vendita forzata si risolve in un vantaggio oltre che per i creditori anche per lo stesso debitore a prescindere dal soggetto in cui favore sia avvenuta l'aggiudicazione.