(massima n. 1)
Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria non è conseguenza dell'offerta del terzo (atto di parte soggetto a verifica giudiziale), ma del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che, riconosciutane la validità ed efficacia, a norma dell'art. 584 c.p.c., dispone che si faccia luogo alla gara di cui all'art. 573 dello stesso codice, in tal modo facendo venir meno gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria a seguito dell'imposizione di una nuova gara. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia dichiarata inammissibile l'offerta di aumento del sesto fatto da un terzo ed il relativo provvedimento sia stato comunicato al debitore esecutato, quest'ultimo, se vuole sostenere la validità dell'offerta, deve impugnare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il detto provvedimento, soltanto a seguito dell'annullamento del quale l'offerta ritenuta valida può avere l'effetto di caducare l'aggiudicazione provvisoria.