(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 c.p.c. dai condividenti di esso, dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 c.c. e 788 c.p.c., perché detto provvedimento, privo di decisorietà e di definitività, può esser impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.