(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 c.p.c., dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, perché detta ordinanza, che è un atto di esecuzione, può essere impugnata dall'offerente interessato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.