(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale nel corso dell'esecuzione immobiliare il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia della offerta di aumento di sesto, formulata ai sensi dell'art. 584 c.p.c., perché detta ordinanza, che è un atto di esecuzione, può essere impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. con l'opposizione agli atti esecutivi.