(massima n. 1)
Anche nell'ipotesi in cui non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, i termini processuali devono sottostare alla regola della prorogabilità dei medesimi, ad opera del giudice, solo prima della loro scadenza. Non può, pertanto, considerarsi valida l'offerta in aumento di sesto, presentata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 584, primo comma, c.p.c., e senza che alcuna tempestiva istanza di proroga di detto termine sia stata proposta dall'interessato.