(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerente all'incanto, il quale non si sia reso aggiudicatario per non aver rilanciato l'offerta superiore, č legittimato a formulare dopo l'incanto un'offerta con l'aumento del sesto sul prezzo di aggiudicazione (art. 584 c.p.c.), atteso che in tale fase ulteriore del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, la verifica della legittimazione a partecipare alla nuova gara deve essere effettuata ex novo, ai sensi dell'art. 573 c.p.c. Tale interpretazione del citato art. 584 manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.