(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerta con «aumento di sesto» di cui all'art. 584 c.p.c. non puņ essere formulata con espressa clausola di revocabilitą, sebbene non sia prevista un'esplicita sanzione di nullitą al riguardo, in quanto l'irrevocabilitą č un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, consistente nella possibilitą di procedere all'aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio e, dunque, pił vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L'indicata clausola, non costituendo una parte dell'offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all'essenza stessa di essa, non consente l'applicazione del principio di conservazione dell'atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall'art. 159, secondo comma, c.p.c.) e determina la nullitą dell'offerta (e non solo di detta clausola).