(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la formulazione di offerte con aumento di sesto successivamente all'incanto rappresenta non già il proseguimento di questo, ma una nuova fase del procedimento di vendita, con necessaria effettuazione di nuova verifica della legittimazione a partecipare alla gara, della quale non può ritenersi privato l'aggiudicatario provvisorio che, dopo aver provveduto a corrispondere tempestivamente, ossia nel termine, indicato dall'art. 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, di tre giorni dalla vendita, il prezzo di aggiudicazione, abbia successivamente ritirato le somme versate (cauzione, spese e prezzo di aggiudicazione).