(massima n. 1)
L'art. 580 c.p.c., stabilendo che, per offrire all'incanto, č necessario, non solo avere prestato la cauzione stabilita, ma anche avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita, equipara quanto a funzione ed effetti, tale deposito a quella prestazione, con la conseguenza che deve riconoscersi all'uno come all'altra il valore di condizione di efficacia dell'offerta all'incanto.