(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, l'intervento dei creditori - sia ai sensi dell'art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1° marzo 2006, ed abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sia ai sensi dell'art. 564 c.p.c., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 23 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80 del 2005 - č tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita.