(massima n. 1)
Il pignoramento immobiliare può essere eseguito anche mediante la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., giacché la legge processuale, prescrivendo forme e modalità del pignoramento e, quindi, quelle della relativa notificazione, non distingue fra le varie possibili forme di quest'ultima. Né la presunzione di conoscenza dell'atto notificato derivante — a norma dell'art. 143 citato — a carico del debitore, nominato custode a sua insaputa, può esaurire i presupposti soggettivi della responsabilità penale ex artt. 334 e 335 c.p.