(massima n. 1)
Il pignoramento di un terreno si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo, ove tale fabbricato manchi di autonomia economica (possibilitą di separazione dal suolo), o di autonomia giuridica (spettanza della proprietą a soggetto diverso dal proprietario del suolo), sģ da costituire parte integrante di un'unica entitą immobiliare.