(massima n. 1)
Č nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresė l'invaliditā dell'ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullitā, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore.