(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 (Recte: 553 - N.d.R.) c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessio pro solvendo in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta «materiale assegnazione delle somme» attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.