(massima n. 1)
L'ordinanza di assegnazione č atto del processo esecutivo nel quale č stata emessa nonché atto conclusivo dello stesso; pertanto i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale č stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto con cui era stato dedotto che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa, nell'ambito di una espropriazione presso terzi, sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva).