(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell'art. 553 c.p.c. il giudice dell'esecuzione deve disporre l'assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d'ufficio la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge sull'assegno bancario).