(massima n. 1)
Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione; ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il — parziale — annullamento dell'ordinanza stessa