(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo poiché č assunta nell'ambito dell'attivitą esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtą negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. con cui il terzo aveva contestato di aver reso la dichiarazione positiva prescritta come presupposto per il provvedimento del giudice dell'esecuzione).